L’Italia conta quasi 8.000 km di costa e circa 11.000 concessioni demaniali marittime riferite a stabilimenti balneari. Questi siti produttivi sono oggi chiamati a rispondere ai parametri di sostenibilità, sicurezza, qualità e accessibilità che il mercato globale richiede.
1. Scenario e Inquadramento Normativo
Gli stabilimenti balneari si sono sviluppati storicamente in forma autonoma a partire dal ventesimo secolo, diventando oggi veri e propri siti produttivi in grado di offrire un ventaglio di servizi significativi tali da soddisfare le aspettative del consumatore o utente finale. Questi orientano la loro attività imprenditoriale anche al rispetto dei parametri della sostenibilità, della sicurezza, della qualità e dell’accessibilità alle infrastrutture tangibili e intangibili.
Per qualificare lo scenario entro il quale si esprime il lavoro di ricerca e definizione intrapreso da UNI ed ACCREDIA, è necessario evidenziare i seguenti indicatori:
- Potenziale supporto per la definizione di politiche di contendibilità delle concessioni e il loro rinnovo attraverso meccanismi di evidenza pubblica
- L’attività di balneazione intesa quale autonomo settore imprenditoriale della più ampia filiera turistico-ricettiva
- La valutazione dell’offerta e della redditività realizzati attraverso l’esercizio dell’attività di balneazione, conseguiti tramite un modello e un processo normativamente accreditati
Principali riferimenti normativi:
- D.Lgs. 116/2008 — Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE
- Art. 28 Codice della Navigazione — Fanno parte del demanio marittimo: il lido, la spiaggia, i porti, le rade…
- UNI 11745:2018 — Sicurezza della società e del cittadino – Qualificazione delle Aree di Balneazione ai fini della sicurezza dei bagnanti
- La legislazione nazionale e regionale del settore
⚡ Focus: Differenza tra lido e spiaggia
Il lido del mare è quella porzione di riva a contatto diretto con le acque marine, normalmente coperta durante le mareggiate ordinarie, rendendo impossibile ogni uso che non sia marittimo. Il termine “lido” è anche usato come sinonimo di stabilimento balneare, riferendosi a una spiaggia attrezzata.
La spiaggia inizia dove termina il lido del mare, estendendosi verso terra fino a comprendere le aree necessarie per l’accesso e l’uso pubblico del mare, incluse le zone emerse a seguito di fenomeni naturali.
La legge italiana garantisce sempre il libero e gratuito accesso alla battigia (fascia di 5 metri dalla linea del mare) per scopi di balneazione, indipendentemente dalle concessioni private — L. 296/2006, art. 1, c. 251 e L. 217/2011, art. 11, c. 2.
Spiaggia libera: area demaniale marittima non concessa a privati, accessibile gratuitamente al pubblico. Deve essere dotata di servizi minimi (cestini per i rifiuti, docce ove possibile). Non sono ammesse nuove concessioni né attività commerciali.
Spiaggia libera attrezzata: area demaniale in concessione a un ente pubblico o privato, che offre servizi a pagamento (ombrelloni, lettini, servizi igienici, docce). Il libero utilizzo di una parte dell’area (solitamente il 50%) deve essere comunque garantito.
Stabilimento balneare: struttura situata lungo la costa, attrezzata per offrire servizi ai bagnanti, come noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e lettini, spesso dotata di spogliatoi, cabine e servizi per la somministrazione di alimenti e bevande. La definizione può variare a seconda delle normative regionali.
1.3 Stato dell’arte
Le tre norme hanno come scopo comune quello di garantire al pubblico l’utilizzo delle strutture balneari in termini di sicurezza, qualità, accessibilità e sostenibilità, ma con un approccio organico differente in relazione ai requisiti obbligatori. Sono tutte e tre validi documenti e consentono un’ampia discrezionalità di scelta da parte dell’impresa balneare.
2. Scopo e Campo d’Applicazione
3. Esegesi Terminologica delle Norme
4. Requisiti Applicabili: Comparazione
■ Requisiti obbligatori
■ Requisiti facoltativi
■ Nessun requisito
4.1 Governance
4.2 Requisiti Trasversali
4.3 Servizi
P Principale (obbligatorio)
F Facoltativo
S Strutturale
5. Il Marchio UNI e la Valutazione della Conformità
Tra i documenti esaminati, la UNI 11911:2023 è l’unica a includere un sistema strutturato di valutazione della conformità concordato con ACCREDIA, che prevede anche l’obbligo del Marchio UNI. Questa sezione introduce un criterio premiale qualificante per gli stabilimenti balneari, articolato su più livelli, con l’obiettivo di favorire un miglioramento progressivo dell’organizzazione nel tempo — in linea con i principi del miglioramento continuo delle prestazioni. Tale approccio rappresenta un elemento distintivo unico nel panorama delle norme tecniche di settore.
La presenza del Marchio UNI agevola le future attività di advocacy da parte di UNI e dell’Infrastruttura Qualità per l’Italia presso la Pubblica Amministrazione, per l’eventuale inserimento della norma (e del Marchio) nei bandi pubblici o in specifiche disposizioni cogenti regionali/nazionali.
6. Domande Frequenti (FAQ)
❓ Una spiaggia può ottenere una certificazione? Il richiedente può essere il Comune? Chi chiede la certificazione?
La spiaggia libera non può essere certificata. La spiaggia libera attrezzata può essere certificata solo con la ISO 13009 e la certificazione può essere richiesta dal gestore (se la gestione è stata data in appalto a un privato) o dal Comune.
❓ Lo stabilimento balneare è un luogo fisico o potrebbe essere una società? La società è considerata operatore balneare?
Lo stabilimento balneare è un luogo fisico in cui viene esercitata una attività economica, definita da un codice ATECO, svolta da una società titolare di una concessione demaniale e gestita dalla stessa o da altra società affittuaria.
❓ Nel caso di uno stabilimento balneare in gestione di più soci che hanno responsabilità diverse per i diversi servizi, a chi può essere intestata la certificazione?
Se ci sono più soci, questi sono normalmente inseriti in una società che avrà sempre un rappresentante legale a cui intestare la certificazione. La norma UNI 11911 certifica e qualifica lo stabilimento balneare contraddistinto dalla sua denominazione, a prescindere da chi lo gestisce (titolare della concessione o gestore affittuario).
❓ Chi è il soggetto responsabile per legge in caso di incidente in mare o sulla spiaggia?
Le responsabilità sono normate dal Codice Civile, dal Codice Penale e dal Codice della Navigazione.
Incidente in mare aperto (fuori dall’area riservata alla balneazione come definita dalle ordinanze delle Capitanerie di Porto): la responsabilità non ricade sull’operatore balneare, ma è attribuita al servizio di salvataggio pubblico o alle autorità marittime competenti. Riferimenti: Codice della Navigazione artt. 1151 ss., Codice Penale art. 593 (omissione di soccorso), Convenzioni internazionali SOLAS.
Incidente in spiaggia / entro i limiti di balneazione: la responsabilità è diretta dell’operatore balneare. Questo include: assenza o negligenza del bagnino, mancanza di segnaletica di pericolo (bandiere, cartelli), stato pericoloso delle strutture (pavimentazioni, giochi), mancata vigilanza in presenza di bambini o soggetti fragili. Riferimenti: Codice Penale artt. 589 (omicidio colposo), 590 (lesioni personali colpose), 40 c.p.v. (non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo).
FONTE ACCREDIA
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