Norme Tecniche UNI Applicabili agli Stabilimenti Balneari

21/04/20260

L’Italia conta quasi 8.000 km di costa e circa 11.000 concessioni demaniali marittime riferite a stabilimenti balneari. Questi siti produttivi sono oggi chiamati a rispondere ai parametri di sostenibilità, sicurezza, qualità e accessibilità che il mercato globale richiede.

52.000
Concessioni demaniali marittime
11.000
Stabilimenti balneari
8.000 km
Di costa italiana
3
Norme tecniche di riferimento

1. Scenario e Inquadramento Normativo

Gli stabilimenti balneari si sono sviluppati storicamente in forma autonoma a partire dal ventesimo secolo, diventando oggi veri e propri siti produttivi in grado di offrire un ventaglio di servizi significativi tali da soddisfare le aspettative del consumatore o utente finale. Questi orientano la loro attività imprenditoriale anche al rispetto dei parametri della sostenibilità, della sicurezza, della qualità e dell’accessibilità alle infrastrutture tangibili e intangibili.

Per qualificare lo scenario entro il quale si esprime il lavoro di ricerca e definizione intrapreso da UNI ed ACCREDIA, è necessario evidenziare i seguenti indicatori:

  • Potenziale supporto per la definizione di politiche di contendibilità delle concessioni e il loro rinnovo attraverso meccanismi di evidenza pubblica
  • L’attività di balneazione intesa quale autonomo settore imprenditoriale della più ampia filiera turistico-ricettiva
  • La valutazione dell’offerta e della redditività realizzati attraverso l’esercizio dell’attività di balneazione, conseguiti tramite un modello e un processo normativamente accreditati

Principali riferimenti normativi:

  • D.Lgs. 116/2008 — Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE
  • Art. 28 Codice della Navigazione — Fanno parte del demanio marittimo: il lido, la spiaggia, i porti, le rade…
  • UNI 11745:2018 — Sicurezza della società e del cittadino – Qualificazione delle Aree di Balneazione ai fini della sicurezza dei bagnanti
  • La legislazione nazionale e regionale del settore

⚡ Focus: Differenza tra lido e spiaggia

Il lido del mare è quella porzione di riva a contatto diretto con le acque marine, normalmente coperta durante le mareggiate ordinarie, rendendo impossibile ogni uso che non sia marittimo. Il termine “lido” è anche usato come sinonimo di stabilimento balneare, riferendosi a una spiaggia attrezzata.

La spiaggia inizia dove termina il lido del mare, estendendosi verso terra fino a comprendere le aree necessarie per l’accesso e l’uso pubblico del mare, incluse le zone emerse a seguito di fenomeni naturali.

La legge italiana garantisce sempre il libero e gratuito accesso alla battigia (fascia di 5 metri dalla linea del mare) per scopi di balneazione, indipendentemente dalle concessioni private — L. 296/2006, art. 1, c. 251 e L. 217/2011, art. 11, c. 2.

Spiaggia libera: area demaniale marittima non concessa a privati, accessibile gratuitamente al pubblico. Deve essere dotata di servizi minimi (cestini per i rifiuti, docce ove possibile). Non sono ammesse nuove concessioni né attività commerciali.

Spiaggia libera attrezzata: area demaniale in concessione a un ente pubblico o privato, che offre servizi a pagamento (ombrelloni, lettini, servizi igienici, docce). Il libero utilizzo di una parte dell’area (solitamente il 50%) deve essere comunque garantito.

Stabilimento balneare: struttura situata lungo la costa, attrezzata per offrire servizi ai bagnanti, come noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e lettini, spesso dotata di spogliatoi, cabine e servizi per la somministrazione di alimenti e bevande. La definizione può variare a seconda delle normative regionali.

1.3 Stato dell’arte

Le tre norme hanno come scopo comune quello di garantire al pubblico l’utilizzo delle strutture balneari in termini di sicurezza, qualità, accessibilità e sostenibilità, ma con un approccio organico differente in relazione ai requisiti obbligatori. Sono tutte e tre validi documenti e consentono un’ampia discrezionalità di scelta da parte dell’impresa balneare.

UNI ISO 13009:2018
~150 requisiti obbligatori

Elaborata in contesto internazionale prendendo a riferimento le spiagge dei siti tropicali più noti, con la partecipazione di esperti di diversi paesi. È predisposta per la gestione di spiagge e non specificamente per gli stabilimenti balneari. Prevede molte procedure e verifiche ma è carente riguardo alle quantità minime di elementi qualificanti (servizi igienici, docce, spogliatoi, punti ombra, arredi) disciplinati da regolamenti regionali e/o comunali. Per la sua complessità è difficilmente applicabile a stabilimenti balneari con strutture semplici e servizi essenziali.

UNI 11911:2023
~50 requisiti obbligatori

Norma tecnica basata sulla peculiarità tipica delle strutture balneari italiane, la cui configurazione è regolata da norme e regolamenti nazionali, regionali e comunali. Al suo sviluppo hanno partecipato rappresentanti delle regioni, comuni, organizzazioni sindacali ed esperti del settore. La maggior parte dei requisiti obbligatori sono già previsti per legge. Prevede requisiti facoltativi che contribuiscono a qualificare lo stabilimento secondo un rating da 1 a 4 stelle. Include un’appendice dedicata alla valutazione della conformità con obbligo del Marchio UNI. Applicabile a strutture dalle più semplici alle più complesse.

UNI/PdR 92:2020
~90 requisiti

Prassi di riferimento (pre-norma) proposta da Legambiente e sviluppata con un numero di esperti invitati dalla proponente. Rivolta agli stabilimenti balneari italiani con spiccato orientamento a privilegiare requisiti di accessibilità per persone con disabilità e sostenibilità ambientale. Circa la metà dei requisiti sono già previsti per legge; i restanti riguardano accessibilità e sostenibilità ambientale. Nella realtà solo una minima parte degli stabilimenti può rispondere pienamente a tutti i requisiti.

2. Scopo e Campo d’Applicazione

UNI ISO 13009:2018UNI 11911:2023UNI/PdR 92:2020
Scopo e campo di applicazioneRequisiti generali e raccomandazioni per gli operatori balneari che offrono servizi a turisti e visitatori. Guida per una gestione e una pianificazione sostenibili, alla proprietà sulla spiaggia, all’infrastruttura sostenibile e alla fornitura di servizi, comprendenti la sicurezza in spiaggia, le informazioni e le comunicazioni, la pulizia e la rimozione dei rifiuti. Si applica alle spiagge durante la stagione balneare.Requisiti per qualificare i servizi/dotazioni di uno stabilimento balneare al fine di favorire una scelta consapevole da parte degli utenti. Organizzare e gestire i servizi/dotazioni di uno stabilimento balneare in funzione del luogo, degli spazi e delle infrastrutture tangibili e intangibili durante il periodo di apertura nella stagione balneare. Si applica a tutti gli stabilimenti balneari che forniscono servizi principali ed accessori alla balneazione.Elementi necessari per impostare, gestire e verificare i servizi offerti. Strutturare al meglio i servizi di uno stabilimento balneare in funzione delle peculiarità del luogo, delle dimensioni della spiaggia e delle caratteristiche degli impianti e delle opere. Può essere applicata a tutti gli stabilimenti balneari che forniscono servizi principali ed accessori alla balneazione, dotati di opportune strutture situate sul demanio marittimo, lacustre e fluviale.

3. Esegesi Terminologica delle Norme

TermineUNI ISO 13009:2018UNI 11911:2023UNI/PdR 92:2020
SpiaggiaArea naturale o artificiale, formata da sabbia, ghiaia, ciottoli, roccia o altro materiale che facilita l’accesso all’acqua e all’area di balneazione nella quale si svolgono attività ricreative e sono forniti servizi dall’operatore balneare.Area demaniale data in concessione all’imprenditore balneare.
Stabilimento balneareStruttura turistico-ricreativa attrezzata per la balneazione in sicurezza. Nota: struttura dotata dei servizi/dotazioni obbligatorie previste dalla legislazione regionale vigente e dei servizi/dotazioni accessorie anch’esse disciplinate dalle normative regionali di settore quali somministrazione di cibo e bevande, attività di intrattenimento ludiche, ricreative e motorie, trattamenti elioterapici et similia.Sito produttivo posto sulla riva del mare, di laghi o di fiumi, attrezzato per la balneazione e dotato di servizi quali spogliatoi e/o cabine, servizi igienici, docce, area ristoro, attrezzature sportive e del benessere, aree gioco.
Operatore balneareOrganizzazione assegnata per gestire e ispezionare gli aspetti relativi a una spiaggia, inclusa la sua gestione pubblica nonché il dominio di influenza.
Fornitore / Gestore Fornitore: organizzazione o persona che fornisce un prodotto o un servizio. Gestore: soggetto responsabile della conduzione dello stabilimento balneare.
ServizioDisposizione specifica per individui o gruppi di individui al fine di facilitare le attività di utilizzo pubblico.
Servizio principaleServizio che corrisponde alle prestazioni di base dello stabilimento balneare, in accordo alla regolamentazione regionale e/o comunale.Servizio che corrisponde alla prestazione di base dello stabilimento balneare, senza il quale verrebbe a mancare la ragion d’essere dello stesso.
Servizio accessorioServizio aggiuntivo al principale.Servizio la cui erogazione è da intendersi come supplementare e addizionale rispetto al servizio principale, quale il servizio di ristoro, il parcheggio, i componenti accessori, ludico-ricreativi e del benessere.

4. Requisiti Applicabili: Comparazione

Requisiti obbligatori
Requisiti facoltativi
Nessun requisito

4.1 Governance

AreaISO 13009:2018UNI 11911:2023PdR 92:2020
Politica e obiettivi
Organizzazione e personale
Ambiente di lavoro
Approvvigionamento
Misurazione della prestazione, soddisfazione del cliente e reclami
Miglioramento

4.2 Requisiti Trasversali

AreaISO 13009:2018UNI 11911:2023PdR 92:2020
Valutazione del rischio
Piano emergenzeProcedura per coordinare e rispondere allo smarrimento e al ritrovamento di persone (principale con requisiti minimi)Procedure per: cambiamento condizioni meteo-marine, malore utente, infortunio lavoratore/utente, scomparsa utenteFocus su emergenze inclusive: la gestione delle emergenze deve garantire la salvaguardia anche delle persone vulnerabili
Servizio di accoglienza e comunicazioneL’operatore balneare deve definire chi è responsabile della comunicazione e stabilire canali di comunicazione con le parti interessate

4.3 Servizi

P Principale (obbligatorio)
F Facoltativo
S Strutturale

ServizioISO 13009UNI 11911PdR 92
Accesso alla spiaggiaPPP
ParcheggioFFF
Servizi sanitariPPP
Servizio cambio indumentiFPP
Acqua potabileFFP
Forme d’ombraPPP
Arredi (es. lettini)FPP
Pulizia spiaggia e rimozione rifiutiPSP
ManutenzionePSS
Servizi di sicurezza della spiaggiaPPP
Primo soccorsoPSP
Altri servizi opzionaliVendita alimenti e bevande, noleggio lettini/sdraio/ombrelloni, pratica di attività ricreative e sportive, venditori ambulanti6.2 Servizio piscina · 6.3 Somministrazione alimenti e bevande (accessorio) · 6.4 Servizi ludico ricreativi (accessorio) · 6.5 Servizi del benessere (accessorio) · 6.6 Servizi di sorveglianza (accessorio)7.2 Servizio ristoro · 7.4 Servizi ludico-ricreativi e del benessere · 7.6 Area calma

📌 Nota: Per la UNI 11911 e la PdR 92 il Servizio Sicurezza ai Bagnanti e la Sicurezza della spiaggia (e del comprensorio) sono distinti: il primo è obbligatorio, il secondo è facoltativo.

5. Il Marchio UNI e la Valutazione della Conformità

Tra i documenti esaminati, la UNI 11911:2023 è l’unica a includere un sistema strutturato di valutazione della conformità concordato con ACCREDIA, che prevede anche l’obbligo del Marchio UNI. Questa sezione introduce un criterio premiale qualificante per gli stabilimenti balneari, articolato su più livelli, con l’obiettivo di favorire un miglioramento progressivo dell’organizzazione nel tempo — in linea con i principi del miglioramento continuo delle prestazioni. Tale approccio rappresenta un elemento distintivo unico nel panorama delle norme tecniche di settore.

La presenza del Marchio UNI agevola le future attività di advocacy da parte di UNI e dell’Infrastruttura Qualità per l’Italia presso la Pubblica Amministrazione, per l’eventuale inserimento della norma (e del Marchio) nei bandi pubblici o in specifiche disposizioni cogenti regionali/nazionali.

📌 Nota: Il Marchio UNI può essere applicato volontariamente anche agli altri documenti tecnici citati (ISO 13009 e PdR 92), previo accordo di licenza fra l’Ente Italiano di Normazione e il CAB interessato (“Marchio UNI volontario”). Per informazioni sul funzionamento del Marchio UNI, si rimanda al Regolamento d’uso del Marchio.

6. Domande Frequenti (FAQ)

❓ Una spiaggia può ottenere una certificazione? Il richiedente può essere il Comune? Chi chiede la certificazione?

La spiaggia libera non può essere certificata. La spiaggia libera attrezzata può essere certificata solo con la ISO 13009 e la certificazione può essere richiesta dal gestore (se la gestione è stata data in appalto a un privato) o dal Comune.

❓ Lo stabilimento balneare è un luogo fisico o potrebbe essere una società? La società è considerata operatore balneare?

Lo stabilimento balneare è un luogo fisico in cui viene esercitata una attività economica, definita da un codice ATECO, svolta da una società titolare di una concessione demaniale e gestita dalla stessa o da altra società affittuaria.

❓ Nel caso di uno stabilimento balneare in gestione di più soci che hanno responsabilità diverse per i diversi servizi, a chi può essere intestata la certificazione?

Se ci sono più soci, questi sono normalmente inseriti in una società che avrà sempre un rappresentante legale a cui intestare la certificazione. La norma UNI 11911 certifica e qualifica lo stabilimento balneare contraddistinto dalla sua denominazione, a prescindere da chi lo gestisce (titolare della concessione o gestore affittuario).

❓ Chi è il soggetto responsabile per legge in caso di incidente in mare o sulla spiaggia?

Le responsabilità sono normate dal Codice Civile, dal Codice Penale e dal Codice della Navigazione.

Incidente in mare aperto (fuori dall’area riservata alla balneazione come definita dalle ordinanze delle Capitanerie di Porto): la responsabilità non ricade sull’operatore balneare, ma è attribuita al servizio di salvataggio pubblico o alle autorità marittime competenti. Riferimenti: Codice della Navigazione artt. 1151 ss., Codice Penale art. 593 (omissione di soccorso), Convenzioni internazionali SOLAS.

Incidente in spiaggia / entro i limiti di balneazione: la responsabilità è diretta dell’operatore balneare. Questo include: assenza o negligenza del bagnino, mancanza di segnaletica di pericolo (bandiere, cartelli), stato pericoloso delle strutture (pavimentazioni, giochi), mancata vigilanza in presenza di bambini o soggetti fragili. Riferimenti: Codice Penale artt. 589 (omicidio colposo), 590 (lesioni personali colpose), 40 c.p.v. (non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo).

FONTE ACCREDIA

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