Il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) è il meccanismo con cui l’Unione europea applica un prezzo del carbonio ai beni importati ad alta intensità di emissioni, per evitare la rilocalizzazione delle emissioni (carbon leakage). Dal 1° gennaio 2026 è entrato nella sua fase definitiva.
Istituito dal Regolamento (UE) 2023/956 e semplificato dal Regolamento (UE) 2025/2083, dopo un periodo transitorio di sola comunicazione il meccanismo comporta ora obblighi vincolanti: chi supera la soglia di 50 tonnellate annue deve ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato e rendicontare le emissioni incorporate nei prodotti.


L’obiettivo del CBAM è equiparare il costo del carbonio tra i beni prodotti nell’UE e quelli importati, evitando la rilocalizzazione delle emissioni verso Paesi con vincoli ambientali meno stringenti.
Il CBAM riguarda sei famiglie di prodotti ad alta intensità di carbonio: ferro e acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno ed energia elettrica. Gli importatori autorizzati devono rendicontare le emissioni dirette e indirette incorporate nei beni e restituire i corrispondenti certificati CBAM.
I valori reali delle emissioni possono essere usati nella dichiarazione CBAM solo se attestati da un verificatore indipendente accreditato. La verifica si fonda sulla norma armonizzata EN ISO/IEC 17029:2019 e sui principi derivati dall’EU ETS (Reg. esec. UE 2025/2546).
Il verificatore accreditato esamina i sistemi di monitoraggio e i flussi di dato, verifica la corretta applicazione delle metodologie di calcolo e l’eventuale carbon price già pagato nel Paese terzo, con visita in loco obbligatoria nel primo anno soggetto a verifica.

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